Art. 4.

      1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione ha facoltà di acquisire documenti classificati.
      3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto, si applicano le norme vigenti.
      4. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto di esperti, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi dipendente pubblico.
      5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

 

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